Home > Abc dei diritti l'esperto risponde > PERMESSI MENSILI PER ASSISTENZA DISABILE
In tema di permessi (tre giorni al mese) a un dipendente pubblico per l'assistenza di persone di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, deve sussistere il requisito della convivenza o tale requisito è necessario solo per i congedi di due anni? Nel caso si tratti di assistenza a un genitore e vi siano tre figli (tutti lavoratori), come può l'amministrazione accertare il fatto che solo la sua dipendente presta assistenza, e che gli altri due non si attivano a loro volta? In altre parole, come si accerta la sussistenza del requisito dell'esclusività
Il requisito della convivenza non è più necessario per la fruizione dei permessi ex articolo 33, comma 3, della legge 104/1992. Inoltre, con l'abrogazione parziale dell'articolo 20, comma 1, della legge 53/2000 a opera dell'articolo 24, comma 3, della legge 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro), sono venuti meno anche i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza. Ne consegue che, allo stato, i permessi ex legge 104/1992 spettano anche al dipendente che non possa dimostrare l'esclusività dell'assistenza, sempre che, come previsto dal citato articolo 33, comma 3, della legge stessa, non vi siano altri parenti lavoratori che già fruiscono dei medesimi permessi.
Via Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
Tel. +39 06 585441
Fax +39 06 58544339
posta@fpcgil.it
webmaster@fpcgil.it