Quesito
L'ausl non riconosce la possibilità di applicare l'art. 20 del contratto della dirigenza (05/12/96), senza effettuare le 38 ore di servizio settimanale.
Sono in possesso di una nota del Min. FP del 98 che allega uno schema,da cui si evince che la dizione "senza riduzione del debito orario settimanale" significa che le trentasei (o nel caso nostro 38) ore settimanali sono comprensive delle sei ore della giornata festiva in cui si è prestata la reperibilità.
Se possibile, vorrei le note del Ministero con i relativi protocolli, in modo da produrli al nostro Ufficio personale, non come estratti da Internet, ma con una forma più "ufficiale".
Risposta
La nota del Ministero della Funzione Pubblica è superata in quanto è dal 1996 (stipula del CCNL 1994/97) che l'interpretazione autentica dei contratti è demandata esclusivamente alle parti firmatarie dello stesso CCNL.
Ciò premesso, e tenuto conto di alcune sentenze nel frattempo pubblicate che danno una interpretazione diversa, al tavolo della contrattazione nazionale il senso della dicitura "senza riduzione del debito orario settimanale" intendeva che, in caso di riposo compensativo della reperibilità festiva, le ore devono essere recuperate. Comunque il tema verrà verosimilmente ripreso nell'ambito del prossimo contratto, anche alla luce delle normative europee in materia di orario di lavoro..
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