Home > Sanità > Medici > Documentazione > 2008 > Febbraio > Discrezionalità nella concessione dell'aspettativa
Quesito
Sono una specialista in fisiatria, assunta a tempo indeterminato presso una ASL;
vorrei una precisazione sulla "discrezionalità" della concessione dell'aspettativa (per ricoprire un incarico presso altra ASL) da parte dell'azienda.
Ho letto le risposte ai quesiti formulati dai colleghi a proposito di questo problema, ma non mi è chiaro perchè una frase ("compatibilmente con le esigenze di servizio"), presente nel comma 1 dell'art.10, relativo ad aspettativa per esigenze personali, venga considerata valida anche per il comma 8 che invece si riferisce in particolare ad una aspettativa per lavoro.
Il comma 8, a mio avviso, è completo e non subordina la concessione dell'aspettativa per motivi di lavoro ad alcuna esigenza dell'azienda alla quale venga richiesta.
Grazie per la disponibilità.
Risposta
Riproponiamo la lettura dell'Articolo in questione:
CCNL integrativo del CCNL dell' 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medico - veterinaria
Art. 10 Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. 3. 4. 5. 6. 7. Omissis.....
8. L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
Leggendo in combinato disposto i commi 1 e 8, si può notare che il comma 8 è una variante del secondo alinea del comma 1, mentre il primo alinea non viene messo in discussione.
Almeno così viene in genere interpretato dalle Aziende ed Enti del SSN. Laddove si riesce ad ottenere una interpretazione di maggior favore, tanto di guadagnato. Di fronte ad una interpretazione restrittiva difficilmente si riuscirebbe a spuntarla, sia in sede di interpretazione autentica, sia in sede giudiziaria.
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